N. 435
ORDINANZA (Atto di promovimento)
27 novembre 2006
Ordinanza emessa il 27 novembre 2006 dal giudice di pace di
Montevarchi nel procedimento civile promosso da Mobilia Cristoforo
Enzo contro Comune di Montevarchi
Circolazione stradale - Patente a punti - Obbligo del proprietario
del veicolo di comunicare all'organo di polizia i dati del
conducente non identificato al momento dell'infrazione -
Irrogazione di sanzione pecuniaria in caso di inosservanza e
segnalazione di polizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida a carico del proprietario del veicolo - Omessa considerazione
dello stato soggettivo del proprietario inadempiente - Ipotesi di
responsabilita' oggettiva in contrasto con i principi nemo ad
impossibilia tenetur e nemo tenetur se detegere - Denunciata
violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il
profilo dell'ingiustificata parificazione del trattamento
sanzionatorio di ipotesi connotate da differente stato soggettivo
del trasgressore - Incidenza sul diritto di difesa - Asserita
lesione del principio di personalita' della responsabilita' penale
estensibile alle sanzioni amministrative.
- Codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285), art. 126-bis,
comma 2, introdotto dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo
15 gennaio 2002, n. 9, modificato dall'art. 7, comma 3, del
decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni
nella legge 1° agosto 2003, n. 214.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 27.
(007C0754)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2007)
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