Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge
finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima
dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facolta' dei
soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di
impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di
una percentuale del danno quantificato nella sentenza -
Possibilita' per la sezione di appello della Corte dei conti, in
caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione
della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del
danno quantificato in primo grado - Prevista estinzione del
giudizio a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di
versamento della somma dovuta dal condannato - Lamentata lesione
dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di
ragionevolezza e di effettivita' della giurisdizione contabile -
Questioni sollevate sulla base dell'erroneo presupposto
interpretativo della automaticita' della riduzione del danno - Non
fondatezza.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103.
Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge
finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima
dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facolta' dei
soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di
impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di
una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Mancata
previsione di analoga possibilita' per il caso di condanna in
appello - Lamentata violazione del principio di eguaglianza -
Questione priva di rilevanza - Inammissibilita'.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, art. 3.
Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge
finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima
dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facolta' dei
soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di
impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di
una percentuale del danno quantificato nella sentenza -
Possibilita' per la sezione di appello della Corte dei conti, in
caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione
della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del
danno quantificato in primo grado - Lamentata limitazione del ruolo
del pubblico ministero contabile all'espressione di un parere, con
violazione del diritto di difesa e del principio del giusto
processo - Mancata verifica di altre soluzioni interpretative
ipotizzabili - Inammissibilita' delle questioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233.
- Costituzione, artt. 24 e 111.
(007C0775)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2007)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.