N. 396 ORDINANZA 13 - 22 ottobre 1999

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza delle questioni - Eccezione di inammissibilita' dedotta dal foro erariale, per difetto di motivazione - Motivazione non implausibile delle ordinanze dei giudici rimettenti - Rigetto dell'eccezione. Amministrazione pubblica - Occupazione illegittima di suoli per causa di pubblica utilita' - Liquidazione del danno - Misura ritenuta irrisoria - Prospettata irragionevole disparita' di trattamento, rispetto alle ipotesi di accessione invertita di suoli agricoli (o non edificabili) nonche' tra i proprietari legittimamente espropriati e quelli privati illecitamente di beni, e inoltre tra le occupazioni acquisitive anteriori e quelle posteriori al 30 settembre 1996 - Insussistenza - Questioni gia' decise nel senso dell'infondatezza - Manifesta infondatezza. (D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, (convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359) art. 5-bis, comma 7-bis, introdotto dall'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). (Cost., artt. 3, primo comma, 42, secondo comma e 97 , primo comma). (099C1085) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 27-10-1999)

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