Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Oggetto del giudizio - Norma contenuta in decreto-legge decaduto
(per mancata conversione nel termine) - Successiva riproduzione della
norma, con il medesimo contenuto precettivo, in ulteriori decreti
governativi - Trasferimento della questione sulla disposizione ora
vigente del sopravvenuto (e convertito) decreto-legge.
(D.-L. 16 febbraio 1996, n. 65, art. 1, comma 6, ultimo periodo;
d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella
legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo).
(Cost., art. 77, terzo comma).
Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali -
Trattamento di fine rapporto dei lavoratori e dipendenti delle
compagnie portuali - Accessori - Esclusione della liquidazione di
qualsiasi somma a titolo di rivalutazione e di interessi, in caso di
ritardo ingiustificato nella corresponsione delle prestazioni
previdenziali - Contrasto con la tutela previdenziale che deve essere
assicurata ai percettori dei crediti - Illegittimita' costituzionale
- Conseguente riespansione della disciplina desumibile dai principii
comuni al settore previdenziale, salva una diversa disciplina che il
legislatore intenda eventualmente adottare.
(D.-L. 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito, con modificazioni, nella
legge 23 dicembre 1996, n. 647), art. 1, comma 11, ultimo periodo).
(Cost., art. 38).
(099C0786)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-1999)
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