N. 43
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
10 marzo 2010
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 marzo 2010 (della Regione Lazio).
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica
dell'art. 9, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 -
Presentazione delle liste alla cancelleria del tribunale - Rispetto
del termine orario - Condizione di assolvimento - Presenza nei
locali del Tribunale, entro il termine di legge, dei delegati
incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta
documentazione, comprovabile con ogni mezzo idoneo - Ritenuta
esorbitanza del legislatore statale dalla potesta' di stabilire i
principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei
Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potesta'
regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative e
fittiziamente interpretative - Lamentata interferenza con le
elezioni regionali gia' indette, contrasto con la normativa
regionale, alterazione della «par condicio» tra le diverse liste in
conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio
elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio -
Denunciata violazione della competenza legislativa regionale nella
materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione
del principio di ragionevolezza, lesione della funzione
giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo, lesione del
principio dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di
legge in senso formale nella materia elettorale, carenza dei
presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza
- Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza
di riduzione dei termini.
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma
secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione
Lazio 13 gennaio 2005, n. 2.
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica
dell'art. 9, comma terzo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 -
Regolarita' della autenticazione delle firme - Sufficienza che i
dati richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.P.R. n.
445/2000, siano comunque desumibili in modo univoco da altri
elementi presenti nella documentazione prodotta - Esclusione che la
regolarita' medesima possa essere inficiata dalla presenza di una
irregolarita' meramente formale quale la mancanza o la non
leggibilita' del timbro della autorita' autenticante,
dell'indicazione del luogo di autenticazione, dell'indicazione
della qualificazione dell'autorita' autenticante, purche'
autorizzata - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla
potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia
concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza
nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di
dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata
interferenza con le elezioni regionali gia' indette, contrasto con
la normativa regionale, alterazione della «par condicio» tra le
diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL
nel collegio elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della
Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa
regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli
regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione della
funzione giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo,
lesione del principio dell'uguaglianza del voto, violazione della
riserva di legge in senso formale nella materia elettorale, carenza
dei presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione
d'urgenza - Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate
- Istanza di riduzione dei termini.
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma
secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione
Lazio 13 gennaio 2005, n. 2.
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica
dell'art. 10, comma quinto, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 -
Decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di candidati o
di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale -
Regime delle impugnative - Individuazione dei soggetti legittimati
a ricorrere - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla
potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia
concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza
nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di
dettaglio, innovative e fittiziamente interpretative - Lamentata
interferenza con le elezioni regionali gia' indette, contrasto con
la normativa regionale, alterazione della «par condicio» tra le
diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL
nel collegio elettorale della Provincia di Roma - Ricorso della
Regione Lazio - Denunciata violazione della competenza legislativa
regionale nella materia concorrente della elezione dei Consigli
regionali, lesione del principio di ragionevolezza, lesione della
funzione giurisdizionale e delle garanzie del giusto processo,
lesione del principio dell'uguaglianza del voto, violazione della
riserva di legge in senso formale nella materia elettorale, carenza
dei presupposti di necessita' e di urgenza della decretazione
d'urgenza - Istanza cautelare di sospensione delle norme impugnate
- Istanza di riduzione dei termini.
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma
secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione
Lazio 13 gennaio 2005, n. 2.
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica -
Applicazione alle operazioni e ad ogni altra attivita' relative
alle elezioni regionali in corso - Possibilita' per i delegati
incaricati della presentazione delle liste, che si siano trovati
nelle condizioni descritte dal comma 1 dell'art. 1 del decreto
impugnato, di presentare le liste dalle ore otto alle ore venti del
primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore
del decreto medesimo - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale
dalla potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia
concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza
nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di
dettaglio, innovative, fittiziamente interpretative, eccezionali e
derogatorie - Lamentata interferenza con le elezioni regionali gia'
indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della
«par condicio» tra le diverse liste in conseguenza della
riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della
Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata
violazione della competenza legislativa regionale nella materia
concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del
principio di ragionevolezza, lesione della funzione giurisdizionale
e delle garanzie del giusto processo, lesione del principio
dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di legge in
senso formale nella materia elettorale, carenza dei presupposti di
necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza - Istanza
cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza di
riduzione dei termini.
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma
secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione
Lazio 13 gennaio 2005, n. 2.
Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica -
Consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto
ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 - Prevista affissione
del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, a cura dei
sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della
votazione - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla
potesta' di stabilire i principi fondamentali nella materia
concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza
nella correlata potesta' regionale con l'adozione di norme di
dettaglio, innovative, fittiziamente interpretative, eccezionali e
derogatorie - Lamentata interferenza con le elezioni regionali gia'
indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della
«par condicio» tra le diverse liste in conseguenza della
riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della
Provincia di Roma - Ricorso della Regione Lazio - Denunciata
violazione della competenza legislativa regionale nella materia
concorrente della elezione dei Consigli regionali, lesione del
principio di ragionevolezza, lesione della funzione giurisdizionale
e delle garanzie del giusto processo, lesione del principio
dell'uguaglianza del voto, violazione della riserva di legge in
senso formale nella materia elettorale, carenza dei presupposti di
necessita' e di urgenza della decretazione d'urgenza - Istanza
cautelare di sospensione delle norme impugnate - Istanza di
riduzione dei termini.
- Decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, art. 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 48, 72, comma quarto, 77, comma
secondo, 102, 104, 111 e 122, primo comma; legge della Regione
Lazio 13 gennaio 2005, n. 2.
(010C0232)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 31-3-2010)
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