N. 117
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 marzo 2018
Ordinanza del 20 marzo 2018 del Tribunale di Genova nel procedimento
penale a carico di C.F..
Processo penale - Casellario giudiziale - Mancata previsione
dell'eliminazione dell'iscrizione dell'ordinanza che dispone la
sospensione del procedimento con messa alla prova a seguito di
esito positivo della messa alla prova - Mancata previsione, quale
eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario
giudiziale richiesto dall'interessato, della sentenza che dichiara
l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
- Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.
(Testo A)"), artt. 5, comma 2, e 24.
(18C00168)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.37 del 19-9-2018)
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