N. 61
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
29 dicembre 1997
N. 61
Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria il
29 dicembre 1997 (della regione Veneto)
Caccia - Attuazione della direttiva CEE 409/79 del 2 aprile 1979
(recepita con l'art. 1 della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio
1992, n. 157), concernente la conservazione degli uccelli
selvatici - D.P.C.M. 27 settembre 1997, concernente a sua volta le
modalita' di esercizio delle deroghe alle limitazioni e ai divieti
stabiliti dagli artt. 5, 6, 7 ed 8 della direttiva, previste
dall'art. 9 della stessa - Impugnazione di tale provvedimento
nella parte in cui, pur prevedendo che le deroghe possano venire
adottate dalle regioni, richiede come necessaria al riguardo una
intesa delle regioni con i Ministeri dell'ambiente e delle
politiche agricole - Asserita impossibilita' che una cosi'
accentuata menomazione alla competenza spettante alle regioni, in
base a quelle ad esse attribuita dagli artt. 117 e 118 della
Costituzione in materia di caccia, in forza degli artt. 6 e 99 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e, in particolare, dall'art. 9,
commi 2 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86 - secondo il quale le
regioni, anche a statuto ordinario, possono dare attuazione alle
direttive comunitarie che abbiano ad oggetto una competenza
regionale, trovando come unico limite le disposizioni di principio
dettate dalla legge statale e da questa dichiarate inderogabili -
sia legittimamente stabilita da un provvedimento di mera natura
regolamentare - come quello denunciato - non certo qualificabile,
in mancanza dei presupposti necessari, come atto governativo di
indirizzo e coordinamento - Asserita impossibilita', altresi', che
il decreto in questione trovi fondamento e giustificazione
nell'art. 18, comma 3, della su citata legge n. 157 del 1992,
circa i poteri dello Stato riguardo alla determinazione e
variazione degli elenchi delle specie cacciabili - il quale, non
ricollegabile, com'e', in nessun modo, alla direttiva comunitaria,
non puo' essere considerato come norma individuativa del soggetto
competente a disporre le deroghe da essa contemplate - ne' in un
prevalente interesse nazionale, da ritenersi ormai sicuramente
sovrastato e assorbito, anche per il carattere prevalentemente
migratorio della avifauna selvatica, dalla predominante rilevanza,
in materia, di un interesse comunitario sovranazionale, oltre che
dalla necessita' di tener conto, riguardo alle deroghe, della
diversita' e mutevolezza delle situazioni locali - Riferimenti
alle sentenze nn. 126 e 272 del 1996, 1002 del 1988 e 577 del
1990.
Caccia - Ordinanze Commissione di controllo sugli atti della regione
Veneto, nn. 3242 e 3243, del 20 ottobre 1997, di annullamento
delle delibere della Giunta regionale nn. 3401 e 3402 del 7
ottobre 1997, con le quali, in applicazione, per la stagione
venatoria 1997-98, della deroga prevista dall'art. 9 della
direttiva CEE n. 409 del 1979, si era consentita, per la stagione
venatoria 1997-98, la caccia di alcune specie di volatili
(fringuello, peppola, ecc.) non ricomprese nell'elenco di quelle
per le quali la normativa comunitaria ammette in via generale il
prelievo venatorio - Lamentata incidenza sulla competenza
spettante alla regione in materia, in base ai precetti
costituzionali e alle disposizioni di legge sopra richiamati
riguardo all'altra suesposta questione, e dagli impugnati
provvedimenti del CO.RE.CO. illegittimamente ritenuta nel tutto
carente, in contraddizione anche con il decreto del Presidente del
Consiglio - oggetto dell'altra suddetta questione - con il quale
una competenza delle regioni in ordine alle suddette deroghe, e'
stata, anche se solo in parte, riconosciuta.
(D.P.C.M. 27 settembre 1997; Ordinanze del Commissario del Governo
della regione Veneto 20 ottobre 1997, nn. 3242-3243).
(Cost., artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 6 e 99;
legge 9 marzo 1989, n. 86, art. 9, commi 2 e 3).
(098C0002)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 21-1-1998)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.