N. 467
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 dicembre 1986- 10 luglio 1990
N. 467
Ordinanza emessa il 3 dicembre 1986 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 10 luglio 1990) dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Gionfrida Giulio e
l'E.N.P.A.S.
Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali nei confronti
dell'E.N.P.A.S. - Non applicabilita', secondo la prevalente
giurisprudenza del Consiglio di Stato, della disciplina della
rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in caso di
ritardato adempimento, prevista dall'art. 429, terzo comma, del cod.
proc. civ. per i crediti di lavoro - Ingiustificata disparita' di
trattamento di situazioni omogenee, attesa la natura alimentare dei
crediti pecuniari nei confronti dell'E.N.P.A.S. al pari dei crediti
di lavoro - Incidenza sul principio della retribuzione sufficiente ad
assicurare un'esistenza libera e dignitosa e sul diritto a mezzi
adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia ed
inoltre sui principi di buon andamento della p.a., di difesa in
giudizio e di tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi
della p.a.
(C.C., art. 1224; c.p.c., art. 429, terzo comma; cod. proc. civ.
(disp. attuazione del), art. 150).
(Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 113).
(090C0902)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 22-8-1990)
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