N. 341
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 marzo 1990
N. 341
Ordinanza emessa il 5 marzo 1990 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Fugazza Antonietta e l'I.N.P.S
Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Diritto alla
pensione agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il
sessantacinquesimo anno di eta', condizionato alla liquidazione della
prestazione in data anteriore all'entrata in vigore del d.-l. n.
25/1988 - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni
omogenee in base al mero elemento temporale con incidenza sul diritto
a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' e sulla
relativa tutela giurisdizionale.
Altra questione: Determinazione del limite di reddito per il
conseguimento della pensione sociale mediante il cumulo con il
reddito del coniuge del soggetto interessato - Ingiustificata
disparita' di trattamento rispetto alle pensioni di invalidita' per
le quali il cumulo e' escluso - Incidenza sui principi della tutela
della famiglia, del matrimonio e dell'assicurazione di mezzi adeguati
alle esigenze di vita in caso di vecchiaia.
(D.L. 8 febbraio 1988, n. 25, art. 1, primo comma; legge 30 aprile
1969, n. 153, art. 26, come modificato dal d.-l. 15 febbraio 1974, n.
30, art. 3, come convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, come
modificato dalla legge 3 febbraio 1975, n. 160, art. 3)
(Cost., artt. 3, 24, 29, 31, 38 e 113).
(090C0692)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-1990)
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