N. 341 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 1990

N. 341 Ordinanza emessa il 5 marzo 1990 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Fugazza Antonietta e l'I.N.P.S Previdenza e assistenza sociale - Invalidi civili - Diritto alla pensione agli invalidi civili riconosciuti tali dopo il sessantacinquesimo anno di eta', condizionato alla liquidazione della prestazione in data anteriore all'entrata in vigore del d.-l. n. 25/1988 - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale con incidenza sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidita' e sulla relativa tutela giurisdizionale. Altra questione: Determinazione del limite di reddito per il conseguimento della pensione sociale mediante il cumulo con il reddito del coniuge del soggetto interessato - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alle pensioni di invalidita' per le quali il cumulo e' escluso - Incidenza sui principi della tutela della famiglia, del matrimonio e dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia. (D.L. 8 febbraio 1988, n. 25, art. 1, primo comma; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come modificato dal d.-l. 15 febbraio 1974, n. 30, art. 3, come convertito in legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dalla legge 3 febbraio 1975, n. 160, art. 3) (Cost., artt. 3, 24, 29, 31, 38 e 113). (090C0692) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 13-6-1990)

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