Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Intervento in giudizio tardivo - Inammissibilita'.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Limitazione della disciplina alla emergenza rifiuti nella Regione
Campania - Esclusione - Portata generale della disciplina stessa -
Sussistenza.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 125.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata disparita' di trattamento tra destinatari dei
provvedimenti adottati dagli organi governativi o dai commissari
delegati nelle situazioni di emergenza, efficaci nell'ambito di una
Regione e destinatari di provvedimenti aventi il medesimo ambito di
efficacia, adottati da organi esponenziali di enti territoriali
regionali o sub regionali - Disomogeneita' delle situazioni poste a
raffronto - Non fondatezza della questione.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, e 2-ter,
aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, art. 3.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata violazione dell'art. 3 Cost., per essere detta competenza
limitata alle sole impugnazioni concernenti ordinanze e
provvedimenti commissariali e non estesa ai decreti governativi
dichiarativi dello stato di emergenza - Estensione della competenza
anche alla impugnazione di tali atti - Non fondatezza della
questione.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter,
aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, art. 3.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Fondamento
della disciplina censurata rinvenibile nel particolare regime che
connota le situazioni di emergenza, che richiedono anche l'adozione
di misure di carattere ultraregionale - Non fondatezza delle
questioni.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter,
aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, art. 3.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata violazione del principio di ragionevolezza per la
prevista declinatoria della competenza con sentenza succintamente
motivata ex art. 26, legge n. 1034 del 1971 - Insussistenza - Non
fondatezza della questione.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter,
aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, art. 3.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata violazione del principio del decentramento territoriale
della giurisdizione amministrativa - Insussistenza - Non fondatezza
delle questioni.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter,
aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, art. 125.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata violazione del diritto di azione, del principio della
ragionevole durata del processo e della tutela giurisdizionale
avverso atti della pubblica amministrazione - Insussistenza di
gravi ostacoli al conseguimento della tutela giurisdizionale, la
cui disciplina spetta al legislatore - Non fondatezza delle
questioni.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter,
aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 24, 111 e 113.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Lamentata violazione del principio contenuto nello statuto della
Regione Siciliana di attribuzione della competenza sugli «affari
concernenti la Regione», in sede di appello, al Consiglio di
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana - Insussistenza,
in considerazione della portata della evocata norma statutaria -
Non fondatezza della questione.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis e 2-ter,
aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Statuto della Regione Siciliana, art. 23.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Disciplina transitoria - Lamentata violazione del principio del
giudice naturale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21.
- Costituzione, art. 25.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Inclusione in tale competenza anche delle controversie relative ai
«consequenziali provvedimenti commissariali» - Lamentata
irragionevole deroga al principio della competenza del Tribunale
amministrativo regionale della Regione in cui il provvedimento e'
destinato ad avere incidenza - Dedotta violazione del diritto di
difesa, del principio del giudice naturale, del principio di
decentramento territoriale della giurisdizione amministrativa e del
principio, contenuto nello statuto della Regione Siciliana, di
attribuzione della competenza sugli «affari concernenti la
Regione», in sede di appello, al Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana - Esclusione - Non
fondatezza della questione.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-bis, aggiunto dalla
legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 125; statuto della Regione Siciliana,
art. 23.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Applicabilita' delle norme anche ai processi in corso - Prevista
efficacia temporanea delle misure cautelari adottate da Tribunale
amministrativo regionale diverso da quello del Lazio con sede in
Roma, fino alla loro modificazione e revoca da parte di
quest'ultimo - Lamentata violazione del diritto di difesa, del
principio del giudice naturale, del principio del giusto processo e
del principio di ragionevolezza - Esclusione - Applicazione, quanto
alla efficacia delle misure cautelari gia' concesse, di una regola
gia' presente nel sistema - Non fondatezza delle questioni.
- D.l. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, comma 2-quater, aggiunto
dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, e 111.
(007C0880)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 4-7-2007)
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