Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste
dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) -
Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della novella - Sopravvenuta
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma
censurata - Necessita' di riesame della rilevanza della questione -
Restituzione degli atti al giudice rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10,
commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 111 e 112.
(007C0807)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 27-6-2007)
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