Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Corte costituzionale - Giudizio in via incidentale - Intervento
proposto oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale -
Inammissibilita'.
- Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
art. 3, comma 2.
Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle
cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della
liquidazione coatta amministrativa e sottrazione delle relative
controversie alla cognizione del giudice ordinario competente per
materia e per territorio - Denunciata indebita legislazione
regionale in materia processuale, nonche' in materia finanziaria e
non strettamente sanitaria - Difetto di motivazione sulla rilevanza
- Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11,
comma 3-bis, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32,
comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle
cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della
liquidazione coatta amministrativa - Limitazione delle fonti
finanziarie della Regione a favore delle gestioni liquidatorie
delle soppresse USL, con esclusione della legittimazione
processuale e sostanziale della Regione stessa per l'eventuale
residuo passivo delle gestioni liquidatorie - Questione priva di
rilevanza nel giudizio a quo - Inammissibilita'.
- Legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4, art. 43, comma 3,
come modificato dall'art. 32, comma 2, della legge della Regione
Puglia 7 gennaio 2004, n. 1; legge della Regione Puglia 14 gennaio
1998, n. 1, art. 6, comma 2-bis, introdotto dall'art. 31 della
legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 113 e 117, commi secondo e terzo.
Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle
cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della
liquidazione coatta amministrativa - Violazione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme
processuali - Illegittimita' costituzionale.
- Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11,
comma 3-bis, introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32,
comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettera l).
Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle
cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della
liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di
illegittimita' costituzionale - Illegittimita' consequenziale, ex
art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, di tutte le norme regionali
che presuppongono l'assoggettamento a liquidazione coatta
amministrativa delle USL in gestione liquidatoria.
- Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11,
commi 3-ter e 3-quater, introdotti dall'art. 43, comma 2, della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, come modificato dall'art. 32,
comma 1, della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1; legge della
Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, commi 3-ter, 1 e
3-ter, 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge regionale
4 agosto 2004, n. 14; legge della Regione Puglia 7 marzo 2003,
n. 4, comma 3, lettere a) e b), nonche' lettere c) e d), come
modificate dall'art. 32, comma 2, della legge regionale 7 gennaio
2004, n. 1, e lettera e-bis), introdotta dall'art. 32, comma 2,
della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
Sanita' pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle
cessate Unita' Sanitarie Locali - Prevista sottoposizione, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, al regime della
liquidazione coatta amministrativa - Dichiarazione di
illegittimita' costituzionale - Illegittimita' consequenziale, ex
art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, della norma di esclusione
della legittimazione processuale e sostanziale della Regione per
l'eventuale residuo passivo delle gestioni liquidatorie.
- Legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1, art. 6,
comma 2-bis, introdotto dalla legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27.
(007C0123)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 7-2-2007)
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