Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Principio di parita' tra accusa e difesa -
Identita' tra poteri processuali del pubblico ministero e quelli
dell'imputato - Esclusione, nei limiti della ragionevolezza.
Processo penale - Disciplina delle impugnazioni - Necessaria
omologazione di poteri e facolta' delle parti - Esclusione, nei
limiti della ragionevolezza.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste
dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) -
Irragionevole alterazione del principio di parita' tra le parti -
Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento degli
ulteriori profili di censura.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1, sostitutivo dell'art. 593
del codice di procedura penale.
- Costituzione, art. 111, comma secondo (artt. 3, 24, 112).
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del pubblico
ministero - Modifiche normative - Applicazione delle nuove norme
anche ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della novella
- Irragionevole alterazione del principio di parita' tra le parti -
Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento degli
ulteriori profili di censura.
- Legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10, comma 2.
- Costituzione, art. 111, comma secondo (artt. 3, 24, 112).
(007C0124)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 7-2-2007)
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