N. 22
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4 febbraio 1997
N. 22
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 febbraio 1997 (della regione Lombardia)
Impiego pubblico - Disposizioni di legge collegata alla legge
finanziaria - Prevista estensione, presso le pubbliche
amministrazioni (comprese le regioni) per tutti i profili
professionali delle varie qualifiche e livelli, del rapporto di
lavoro a tempo parziale, a cui il singolo dipendente puo'
accedere, di regola, in base a domanda che l'amministrazione non
ha facolta' di respingere, con grave ingerenza nell'autonomia
gestionale delle regioni in materia di personale e lesione dei
principi di ragionevolezza organizzativa e di buon andamento -
Previsione vincolante delle finalita' (costituzione di economie di
bilancio, incremento della mobilita', ecc.) a cui i risparmi di
spesa derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale vanno destinati, con conseguente
lesione anche dell'autonomia finanziaria delle regioni - Richiamo
alle sentenze nn. 219/1984 e 359/1993.
Finanza regionale - Imposta regionale (ex art. 17 del decreto
legislativo n. 398/1990) e imposta erariale (accisa) sulla benzina
per autotrazione nei territori delle regioni a statuto ordinario -
Disposizioni di legge collegata alla legge finanziaria -
Elevazione a lire 50 al litro della misura massima della imposta
regionale - Operativita' degli aumenti dell'imposta statale
limitatamente alla differenza esistente in atto rispetto
all'aliquota dell'imposta regionale - Conseguente impossibilita'
di una libera determinazione dell'imposta da parte delle regioni,
con violazione della loro autonomia finanziaria, in quanto della
fissazione del sovrapprezzo ad esse spettante, in misura inferiore
al massimo consentito, finirebbe col beneficiare solo lo Stato -
Penalizzazione dei cittadini delle regioni in cui cio' avvenisse,
colpiti dall'imposta erariale non "in ragione della loro capacita'
contributiva", ma in ragione diretta o indiretta delle scelte
delle amministrazioni delle regioni non in grado di applicare, per
l'imposta regionale in questione, aliquote altrettanto basse.
Programmazione economica - Intese istituzionali di programma per
interventi (in materia gia' disciplinata con decreto-legge n.
32/1995, convertito con legge n. 104/1995) coinvolgenti molteplici
soggetti pubblici e privati e implicanti decisioni istituzionali e
risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali,
regionali e delle province autonome - Disposizioni di legge
collegata alla legge finanziaria - Prevista approvazione di tali
intese da parte dello Stato (attraverso il CIPE) anche quando
siano le regioni o le province autonome, e non anche
l'amministrazione centrale a promuoverle - Modalita' del tutto
generiche e imprecise e strumenti assolutamente non definiti degli
imposti vincoli, con violazione dell'autonomia amministrativa
regionale.
Finanza regionale - Tesoreria unica - Disposizioni di legge collegata
alla legge finanziaria - Accredito dei pagamenti del bilancio
dello Stato per il 1997, per gli enti soggetti all'obbligo di
tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in
conti correnti con il Tesoro, sui conti aperti presso la tesoreria
dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita'
sui conti medesimi si sono ridotte a un valore non superiore al 20
per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997 -
Pesante limitazione delle disponibilita' e dell'utilizzo, da parte
delle regioni, delle giacenze di cassa ad esse spettanti ai sensi
della normativa vigente, con l'ulteriore effetto di ritardare il
pagamento di spese gia' regolarmente deliberate e impegnate, in
violazione della loro autonomia finanziaria e di bilancio e del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione -
Richiamo alle sentenze nn. 155/1977, 94/1981, 162/1982 e 307/1983.
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 57, 58, 59 e 154, 2,
comma 205, 3, comma 214).
(Cost., artt. 1, 3, 53, 97, 117, 118 e 119).
(097C0134)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 12-3-1997)
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