N. 348 ORDINANZA 11 - 15 luglio 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Contenzioso tributario - Sospensione del processo se per lo stesso fatto viene iniziata l'azione penale - Mancata previsione - Medesima questione gia' dichiarata infodata (sentenza n. 349/1987) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 432 e 988 del 1988, nn. 94, 223 e 384 del 1989) - Completa eliminazione della cosiddetta pregiudiziale penale - Manifesta infondatezza. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 24). (091C0931) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 31-7-1991)

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