Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Divieto per le pubbliche amministrazioni di assumere
personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro
autonomo per prestazioni superiori a tre mesi - Termine massimo di
tre mesi stabilito direttamente dalla legge n. 537/1993 - Aziende
ospedaliere - Applicazione di una normativa che pregiudicherebbe
l'espletamento del servizio di interruzione della gravidanza - Jus
superveniens: legge 23 dicembre 1996, n. 662 - Dispensa dal divieto
degli enti del Servizio sanitario nazionale - Esigenza di nuovo
esame da parte del giudice rimettente circa i termini della rilevanza
della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.
(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 23 e 24).
(097C1480)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.53 del 31-12-1997)
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