N. 420 ORDINANZA 10 - 17 dicembre 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Rinvio di un dibattimento particolarmente complesso per taluno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del c.p.p. - Ricomprensione nella sospensioine dei termini di durata massima della custodia cautelare anche del periodo che, per ciascun rinvio eccede il termine massimo di dieci giorni prescritto dall'art. 477, secondo comma, del c.p.p. - Impostazione della questione da parte del giudice rimettente con riferimento a due istituti, quali la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare nel caso di dibattimenti particolarmente complessi, e la sospensione del dibattimento per ragioni di assoluta necessita', finalizzati a fronteggiare esigenze diverse - Manifesta inammissiblita'. (C.P.P., art. 303, 304, secondo comma, e 477 secondo comma). (Cost., artt. 3, 13, secondo e quinto comma, e 111, secondo comma). (097C1461) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 24-12-1997)

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