Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Rinvio di un dibattimento particolarmente
complesso per taluno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera
a), del c.p.p. - Ricomprensione nella sospensioine dei termini di
durata massima della custodia cautelare anche del periodo che, per
ciascun rinvio eccede il termine massimo di dieci giorni prescritto
dall'art. 477, secondo comma, del c.p.p. - Impostazione della
questione da parte del giudice rimettente con riferimento a due
istituti, quali la sospensione dei termini di durata massima della
custodia cautelare nel caso di dibattimenti particolarmente
complessi, e la sospensione del dibattimento per ragioni di assoluta
necessita', finalizzati a fronteggiare esigenze diverse - Manifesta
inammissiblita'.
(C.P.P., art. 303, 304, secondo comma, e 477 secondo comma).
(Cost., artt. 3, 13, secondo e quinto comma, e 111, secondo comma).
(097C1461)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 24-12-1997)
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