Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo civile - Espropriazione forzata presso terzi - Potere del
giudice dell'esecuzione di decidere, in contraddittorio, sulle
contestazioni insorte sul credito, con ordinanza impugnabile
mediante opposizione agli atti esecutivi.
- Codice di procedura civile, artt. 548 e 549, come modificati
dall'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», e
come successivamente riformulati dall'art. 13, comma 1, lettere
m-bis) e m-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure
urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di
organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria),
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132.
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(T-190172)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 17-7-2019)
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