Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Conflitto tra poteri - Conflitto sollevato dall'autorita' giudiziaria
- Forma dell'atto introduttivo - Idoneita' alla valida
instaurazione del giudizio - Reiezione dell'eccezione di
irricevibilita', basata sull'assunto contrario.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37; norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26.
Conflitto tra poteri - Immunita' parlamentari - Sindacabilita' di
opinioni espresse da membri del Parlamento - Conflitto tra
autorita' giudiziaria e assemblee parlamentari - Controllo della
Corte costituzionale, come giudice dei conflitti - Presupposti e
caratteri.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
Immunita' parlamentari - Insindacabilita' di opinioni espresse da
membri del Parlamento - Significato e limiti.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
Immunita' parlamentari - Dichiarazioni rese da un deputato ad agenzie
giornalistiche - Avvio di procedimento penale a suo carico, per il
reato di diffamazione col mezzo della stampa - Mancata
corrispondenza nei contenuti tra le stesse dichiarazioni e atti
tipici della funzione svolti in sede parlamentare (nella specie,
interrogazioni al Ministro della giustizia) - Accoglimento del
ricorso per conflitto, sollevato dall'autorita' giudiziaria
procedente (tribunale di Roma) - Conseguente annullamento &bi;in
parte qua della deliberazione di insindacabilita' adottata dalla
Camera dei deputati.
- Deliberazione della Camera dei deputati 16 settembre 1998.
- Costituzione, art. 68, primo comma.
(000C0043)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2000)
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