Ordinanza 8-22 marzo 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Archiviazione, su richiesta del pubblico ministero
- Opposizione della persona offesa - Impossibilita' di un severo
vaglio dell'opposizione da parte del giudice investito della
richiesta di archiviazione - Conseguente obbligo di fissazione
dell'udienza in camera di consiglio nonche', alternativamente,
obbligo di retribuire l'attivita' del difensore d'ufficio a carico
dell'indagato ancorche' incolpevole - Asserita violazione del
principio di imposizione delle prestazioni personali e patrimoniali
in base alla sola legge e del principio di presunzione della non
colpevolezza - Prospettazione di due censure, delle quali non e' dato
desumere quale sia la prevalente - Questione in forma ancipite -
Manifesta inammissibilita'.
- Cod. proc. pen., art. 410, comma 3; disp. attuaz. cod. proc. pen.
(d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), art. 31.
- Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 27.
(000C0253)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 29-3-2000)
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