N. 104 ORDINANZA 13 - 18 aprile 2000

Ordinanza 13-18 aprile 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Mancata comparizione delle parti costituite all'udienza - Rinvio della causa ad udienza successiva, anziche' immediata cancellazione dal ruolo - Asserita violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza. - Cod. proc. civ., artt. 181, primo comma, e 309. - Costituzione, artt. 3, 23, 36, 53 e 97. Giudice di pace - Compensi commisurati alle sentenze emesse - Riduzione dei compensi in caso di rinvio delle cause a nuova udienza per mancata comparizione delle parti costituite - Asserita lesione del principio di eguaglianza, del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' di lavoro svolto e del principio di capacita' contributiva - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilita'. - Legge 21 novembre 1991, n. 374, art. 11, commi 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 23, 36, 53 e 97. (000C0354) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 26-4-2000)

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