N. 689
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 luglio 2000
Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Biondino Girolamo ed altro
Processo penale - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche
recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per due o
piu' delitti puniti con la pena dell'ergastolo oppure per un delitto
punito con l'ergastolo ed altri puniti con la pena complessiva
superiore a cinque anni - Previsto accesso per l'imputato al rito
abbreviato - Conseguente possibilita' di ottenere, in caso di
condanna, l'impunita' per i delitti concorrenti - Disparita' di
trattamento sotto diversi profili - Lesione del principio della
finalita' rieducativa della pena - Violazione del principio di
obbligatorieta' dell'azione penale.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3, 27 e 112. Processo penale - Disciplina
transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16
dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena
dell'ergastolo, in fase avanzata di istruzione dibattimentale -
Previsto accesso al rito abbreviato per l'imputato, su richiesta
non sindacabile dal giudice - Conseguente impedimento
dell'assunzione di mezzi di prova chiesti dalle altre parti e gia'
ammessi - Disparita' di trattamento tra imputati sotto diversi
profili - Lesione del diritto di difesa, con riferimento, in
particolare, alla posizione delle parti civili - Lesione del
principio della riserva della funzione giurisdizionale e del
principio di indipendenza del giudice - Contrasto con i principi
costituzionali concernenti la formazione della prova - Violazione
del principio di obbligatorieta' dell'azione penale.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, secondo comma, 102, primo
comma, 111, commi secondo, quarto e quinto, e 112.
(000C1196)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 8-11-2000)
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