N. 580 ORDINANZA 15 - 29 dicembre 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedure concorsuali - Societa' ammessa all'amministrazione straordinaria - Soci illimitatamente responsabili che abbiano disposto di propri beni personali, dopo l'ammissione della societa' alla procedura di amministrazione straordinaria - Ritenuta punibilita' per i soli fatti commessi sul patrimonio sociale e non anche per le condotte distrattive dei beni personali - Lamentato, irragionevole, contrasto con il principio di eguaglianza, per diverso trattamento della medesima condotta nel fallimento e nell'amministrazione straordinaria, e per la ridotta tutela dei creditori nell'amministrazione straordinaria - Richiesta di una inammissibile pronuncia additiva in malam partem, preclusa alla Corte - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 (convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95), art. 1; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 203. - Costituzione, art. 3, primo comma. (000C1462) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 3-1-2001)

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