N. 109 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1999

Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Bagnasco Nadia e Malpeli Rolando Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Inapplicabilita' dell'art. 709 cod. proc. civ. (statuente l'onere per il ricorrente di notificare al convenuto non comparso la data fissata per l'udienza davanti al giudice istruttore) - Conseguenze - Onere del convenuto di costituirsi venti giorni prima dell'udienza presidenziale ed utilizzabilita' delle risultanze delle dichiarazioni rese nel corso di tale udienza dai coniugi senza l'assistenza dei difensori - Irragionevole diversita' di disciplina tra procedimento di separazione e procedimento di divorzio - Contrasto con la finalita' (propria del tentativo presidenziale di conciliazione) di garantire sino all'estremo l'unita' familiare - Lesione del principio del contraddittorio e della piena autodeterminazione della parte all'interno del processo. - Combinato disposto dell'art. 4, commi 5, 6 e 7, legge 1o dicembre 1970, n. 898, e degli artt. 166, 167, 115 e 116 cod. proc. civ. - Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 29. (001C0169) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 21-2-2001)

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