N. 109
ORDINANZA (Atto di promovimento)
29 settembre 1999
Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal tribunale di Genova nel
procedimento civile vertente tra Bagnasco Nadia e Malpeli Rolando
Procedimento civile - Procedimento di divorzio - Inapplicabilita'
dell'art. 709 cod. proc. civ. (statuente l'onere per il ricorrente di
notificare al convenuto non comparso la data fissata per l'udienza
davanti al giudice istruttore) - Conseguenze - Onere del convenuto di
costituirsi venti giorni prima dell'udienza presidenziale ed
utilizzabilita' delle risultanze delle dichiarazioni rese nel corso
di tale udienza dai coniugi senza l'assistenza dei difensori -
Irragionevole diversita' di disciplina tra procedimento di
separazione e procedimento di divorzio - Contrasto con la finalita'
(propria del tentativo presidenziale di conciliazione) di garantire
sino all'estremo l'unita' familiare - Lesione del principio del
contraddittorio e della piena autodeterminazione della parte
all'interno del processo.
- Combinato disposto dell'art. 4, commi 5, 6 e 7, legge 1o dicembre
1970, n. 898, e degli artt. 166, 167, 115 e 116 cod. proc. civ.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 29.
(001C0169)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 21-2-2001)
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