N. 167 ORDINANZA 23 - 28 maggio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del giudice delegato al fallimento - Istruzionee partecipazione alla decisione - Esclusione della possibilita' di astensione da parte del giudice (ai sensidell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ.) - Asserita disparita' di trattamento tra gli opponenti allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione giurisdizionale e di terzieta' e imparzialita' delgiudice - Manifesta infondatezza della questione. - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99. - Costituzione, artt. 3, 24, 101, 104 e 111. (001C0543) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 6-6-2001)

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