Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Poteri del
giudice delegato al fallimento - Istruzionee partecipazione alla
decisione - Esclusione della possibilita' di astensione da parte
del giudice (ai sensidell'art. 51, primo comma, numero 4, cod.
proc. civ.) - Asserita disparita' di trattamento tra gli opponenti
allo stato passivo e tutti gli altri attori di un ordinario
giudizio civile, con lesione del diritto di difesa e dei principi
posti a garanzia dell'autonomia e indipendenza della funzione
giurisdizionale e di terzieta' e imparzialita' delgiudice -
Manifesta infondatezza della questione.
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 98 e 99.
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, 104 e 111.
(001C0543)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 6-6-2001)
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