N. 468
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 aprile 2001
Ordinanza emessa il 3 aprile 2001 dal g.u.p. del tribunale di Trapani
nel procedimento penale a carico di Vaccarino Antonio
Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza
definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia'
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di
comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al
nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte
le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di
lire - Incertezza della decorrenza dell'obbligo - Disparita' di
trattamento per i soggetti destinatari della misura di prevenzione.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, 27, 41 e 42.
Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza
definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia'
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di
comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al
nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte
le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di
lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento -
Eccessiva afflittivita' della pena minima edittale - Lesione del
principio della proporzionalita' e della finalita' rieducativa
della pena.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, artt. 27, 35, 41 e 42.
Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza
definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia'
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di
comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al
nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte
le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio
concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di
lire - Inadempimento - Confisca dei beni a qualunque titolo
acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo
alienati - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe
- Irragionevolezza - Contrasto con la tutela del lavoro,
dell'attivita' economica privata e della proprieta' privata.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, artt. 27, 35, 41 e 42.
(001C0562)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 27-6-2001)
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