N. 475
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 aprile 2001
Ordinanza emessa il 5 aprile 2001 dal giudice di pace di Locri nel
procedimento civile vertente tra Zappavigna Giovanni e comune di
Portigliola
Sanzioni amministrative - Giudizio di opposizione all'ordinanza
ingiunzione - Notificazioni all'opponente che si difende
personalmente - Disciplina - Prevista notifica degli atti in
cancelleria, nel caso in cui l'opponente non abbia dichiarato la
residenza o eletto domicilio nel comune dove ha sede il giudice
adito - Mancata previsione della notificazione presso la residenza
anagrafica del ricorrente - Disparita' di trattamento processuale
rispetto all'Amministrazione - Violazione del principio di
eguaglianza e di pari dignita' dinanzi alla legge - Lesione del
diritto di azione e di difesa.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, terzo comma, e 23, quarto
comma.
- Costituzione, artt. 24 e 111, secondo comma (come modificato
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
(001C0569)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 27-6-2001)
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