N. 193 ORDINANZA 6 - 14 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Contribuzione figurativa - Periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternita' (artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204) - Riconoscimento dell'accredito figurativo, con riferimento a periodi anteriori al 1o gennaio 1994, sul presupposto dell'avvenuta eliminazione del requisito temporale gia' previsto nel d.lgs. n. 503 del 1992 - Prospettato eccesso di delega - Sopravvenute modifiche normative - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, art. 2, comma 4. - Costituzione, art. 77. (001C0649) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2001)

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