N. 223 SENTENZA 4 - 6 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Motivazione non implausibile del giudice rimettente. Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Giudizi di opposizione pendenti - Estinzione automatica ex lege - Assunta violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del diritto di sciopero - Insussistenza. Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione ex lege - Somme corrisposte per il pagamento di sanzioni - Divieto di rimborso, anche nel caso di intervenuta opposizione in sede giudiziaria alla sanzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, comma 4. - Costituzione, artt. 3 e 24. Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Regime sanzionatorio - Estinzione a lege dei giudizi di opposizione in corso - Compensazione delle spese - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale - Illegittimita' costituzionale. - Legge 11 aprile 2000, n. 83, art. 16, comma 3. - Costituzione, all. 24. (001C0713) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 11-7-2001)

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