N. 807
ORDINANZA (Atto di promovimento)
22 giugno 2001
Ordinanze da 807 a 812 - di contenuto sostanzialmente identico -
emesse il 22 giugno 2001 dalla Corte di appello di Torino nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra: SITAF S.p.a. e
FININC S.p.a. (ora I.N.C. General Contractor S.p.a.) ed altri (r.o.
807/2001), SITAF S.p.a. e I.N.C. Generai Contractor S.p.a. ed altri
(r.o. 808/2001), SITAF S.p.a. e I.NC. General Contractor S.p.a. ed
altri (r.o. 809/2001), SITAF S.p.a. e I.N.C. General Contractor
S.p.a. ed altri (r.o. 810/2001), S1TAF S.p.a. e I.N.C. General
Contractor S.p.a. ed altri (r.o. 811/2001), SITAF S.p.a. e I.N.C.
General Contractor S.p.a. ed altri (r.o. 812/2001).
Procedimento civile - Giudizio di appello - Istanza di sospensione
dell'efficacia esecutiva (ovvero dell'esecuzione) della sentenza
impugnata - Partecipazione della parte resistente all'udienza
camerale fissata anticipatamente rispetto alla prima udienza di
trattazione - Possibilita' condizionata all'onere della preventiva
costituzione rituale nel giudizio di appello - Contrasto con la
garanzia del diritto di difesa in ogni stato e grado del
procedimento - Lesione del principio del contraddittorio e della
parita' delle parti processuali - Irragionevole disparita' di
trattamento in ordine al termine per comparire.
- Cod. proc. civ., art. 351.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111,
secondo comma.
(001C1027)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 24-10-2001)
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