N. 908 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 marzo 2001

Ordinanza emessa il 21 marzo 2001 dal Tribunale di Milano atti relativi a Boaca Aliona Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Convalida da parte dell'autorita' giudiziaria - Conseguenze - Permanenza indiscriminata nel centro per un periodo di complessivi venti giorni - Contrasto con il principio di inviolabilita' della liberta' personale - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, commi 4 e 5. - Costituzione, art. 13, primo e secondo comma. Straniero - Espulsione amministrativa - Impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento per impossibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo - Possibilita' per il questore di disporre il trattenimento dello straniero in centri di permanenza temporanea e assistenza - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 1. - Costituzione, art. 13, comma secondo. (001C1098) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 21-11-2001)

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