N. 420 ORDINANZA 3 - 21 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria - Reati punibili con la pena dell'ergastolo - Giudizio di appello - Potere del giudice di negare l'accesso al rito alternativo per incompatibilita' dell'istruttoria gia' disposta con le finalita' di economia processuale del rito ovvero potere del giudice di non ammettere la riduzione premiale di pena se gli elementi desumibili dal fascicolo del pubblico ministero non facciano venir meno la necessita' della rinnovazione dell'istruttoria - Omessa previsione - Lamentata irragionevolezza, con illogica equiparazione tra imputati - Prospettazione ancipite della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.L. 7 aprile 2000, n. 82 (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, comma 3, lettera b); cod. proc. pen., art. 438, comma 5, in riferimento all'art. 603, commi 1 e 3. - Costituzione, artt. 3 e 97. (001C1240) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2002)

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