N. 442 ORDINANZA 19 - 28 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, del luogo di dimora abituale nonche' delle variazioni patrimoniali di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Operativita' immediata dell'obbligo (ovvero dalla data del decreto che dispone la misura preventiva e non dalla data in cui il provvedimento e' definitivo) - Prospettata contradditorieta' delle disposizioni censurate, con disparita' di trattamento dei soggetti destinatari dell'obbligo - Dubbio interpretativo la cui soluzione compete al giudice rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30. - Costituzione, art. 3. Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, delle variazioni patrimoniali che li riguardano - Sanzioni, in caso di inosservanza - Prospettata sproporzione e inefficacia rispetto allo scopo, nonche' violazione del principio di rieducativita' delle pene Manifesta infondatezza della questione. - Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31. - Costituzione, art. 27. (001C1262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2002)

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