Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di
comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, del luogo di
dimora abituale nonche' delle variazioni patrimoniali di valore non
inferiore ai venti milioni di lire - Operativita' immediata
dell'obbligo (ovvero dalla data del decreto che dispone la misura
preventiva e non dalla data in cui il provvedimento e' definitivo)
- Prospettata contradditorieta' delle disposizioni censurate, con
disparita' di trattamento dei soggetti destinatari dell'obbligo -
Dubbio interpretativo la cui soluzione compete al giudice
rimettente - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.
- Costituzione, art. 3.
Mafia (provvedimenti contro la) - Misure di prevenzione - Obbligo di
comunicazione decennale, a carico dei prevenuti, delle variazioni
patrimoniali che li riguardano - Sanzioni, in caso di inosservanza
- Prospettata sproporzione e inefficacia rispetto allo scopo,
nonche' violazione del principio di rieducativita' delle pene
Manifesta infondatezza della questione.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27.
(001C1262)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2002)
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