Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione Liguria - Sanita' - Rapporti giuridici pregressi gia' facenti
capo alle unita' sanitarie locali - Trasferimento di diritto alle
neoistituite aziende sanitarie locali - Legittimazione di queste
ultime, sostanziale e processuale, attiva e passiva - Prospettata
violazione del principio di eguaglianza delle parti, del diritto
alla difesa e dei principi fondamentali che richiedono, in
particolare, di porre a carico delle regioni, e non delle aziende
sanitarie, i debiti delle pregresse gestioni delle unita' sanitarie
locali - Sopravvenuta modifica di una delle norme invocate come
parametro di giudizio - Restituzione degli atti al giudice a quo.
- Legge Regione Liguria 24 marzo 2000, n. 26, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 117; legge cost. 18 ottobre 2001,
n. 3.
(002C0737)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 24-7-2002)
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