N. 393 SENTENZA 10 - 25 luglio 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Abrogazione delle norme censurate - Irrilevanza, nella specie, nel giudizio di costituzionalita'. Oggetto del giudizio - Norme estranee ai termini della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), artt. 18 e 19. - Costituzione, artt. 25, primo comma, 101, 108 e 111. Espropriazione per pubblica utilita' - Indennita' di espropriazione - Decisioni in sede contenziosa - Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli - Composizione - Partecipazione al collegio dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale o di un suo delegato - Carenza dei requisiti di indipendenza richiesti agli organi giurisdizionali, con lesione della regola della precostituzione del giudice - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), art. 17, come modificato dall'art. 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131. - Costituzione, artt. 108, secondo comma, 111, secondo comma (introdotto dalla legge cost. 23 novembre 1999, n. 2), e art. 25, primo comma. Espropriazione per pubblica utilita' - Giudizi davanti alla Giunta speciale presso la Corte d'appello di Napoli Onorario dei componenti e spese di giudizio a carico delle parti - Preteso contrasto con il diritto di agire in giudizio e con il principio di eguaglianza - Non fondatezza delle questioni. - D.L.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290), artt. 20 e 21. - Costituzione, artt. 3, 24, 101 e 111. (002C0797) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 31-7-2002)

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