N. 434 SENTENZA 21 - 31 ottobre 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione di legittimita' costituzionale - Insindacabilita' di scelte discrezionali del legislatore - Eccezione di inammissibilita' - Rigetto. Rilevanza della questione - Sussistenza - Contrario assunto avanzato dal foro erariale - Infondatezza. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione, mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 - Inapplicabilita' del beneficio ai soggetti gia' pensionati per anzianita' o vecchiaia al momento dell'entrata in vigore della legge denunciata - Prospettata, irragionevole, disparita' di trattamento con lesione della garanzia previdenziale - Non fondatezza della questione. - Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271). - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma. Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - Beneficio contributivo - Soggetti destinatari - Rinuncia all'azione ed estinzione dei procedimenti - Ritenuta indiretta forma di coazione a non far valere i propri diritti da parte degli interessati - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 25. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma. (002C1002) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 6-11-2002)

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