Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimita' costituzionale - Insindacabilita' di scelte
discrezionali del legislatore - Eccezione di inammissibilita' -
Rigetto.
Rilevanza della questione - Sussistenza - Contrario assunto avanzato
dal foro erariale - Infondatezza.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie
professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto
- Rivalutazione dei periodi di lavoro soggetti all'assicurazione,
mediante moltiplicazione per il coefficiente di 1,5 -
Inapplicabilita' del beneficio ai soggetti gia' pensionati per
anzianita' o vecchiaia al momento dell'entrata in vigore della
legge denunciata - Prospettata, irragionevole, disparita' di
trattamento con lesione della garanzia previdenziale - Non
fondatezza della questione.
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8, come modificato
dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169
(convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1993, n. 271).
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Malattie
professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto
- Beneficio contributivo - Soggetti destinatari - Rinuncia
all'azione ed estinzione dei procedimenti - Ritenuta indiretta
forma di coazione a non far valere i propri diritti da parte degli
interessati - Non fondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 25.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma.
(002C1002)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 6-11-2002)
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