N. 504
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 luglio 2002
Ordinanza emessa il 1 luglio 2002 dal tribunale amministrativo
regionale della Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso
proposto da Rapisarda Vincenzo ed altri contro Universita' degli
studi di Catania ed altri
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo
dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero-professionale extramuraria - Termine perentorio
di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale
della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto,
alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata
subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta
disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale intramuraria - Violazione dei principi di autonomia
didattico-scientifica, di tutela del lavoro, di retribuzione
adeguata - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon
andamento della P.A. - Eccesso di delega.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita'
assistenziale esclusiva - Irragionevolezza - Violazione dei
principi di tutela del lavoro e di retribuzione adeguata - Lesione
del principio di autonomia didattico-scientifica e di
compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita'
didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 33, 35, 36, 76 e 97.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale
intramuria - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, art. 33.
Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle
aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse -
Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario
universitario alle determinazioni organizzative del direttore
generale dell'azienda ospedaliera - Attribuzione al direttore
generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di
strutture semplici e di natura professionale, su proposta del
responsabile della struttura complessa di appartenenza del
sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture
complesse sulla base di mera intesa con il rettore - Incidenza
delle determinazioni del direttore generale sulle attribuzioni in
materia didattica e scientifica riservate all'universita' - Lesione
del principio della liberta' di insegnamento in relazione
all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente
un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per
esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(002C1042)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 27-11-2002)
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