N. 124
ORDINANZA (Atto di promovimento)
8 febbraio 2003
Ordinanza emessa l'8 febbraio 2003 dal tribunale amministrativo
regionale del Lazio sul ricorso proposto da Fondazione Monte dei
Paschi di Siena contro Ministero dell'economia e delle finanze
Credito (Istituti di) - Fondazioni bancarie - Ambito di attivita' -
Limitazione ai "settori ammessi" tassativamente indicati e
suddivisi in quattro categorie - Obbligo, per ciascuna fondazione,
di scelta ogni tre anni, tra i settori ammessi, di non piu' di tre
settori, definiti, in conseguenza della scelta, "settori rilevanti"
- Destinazione dell'attivita' delle fondazioni esclusivamente nei
settori ammessi, e in via prevalente, in quelli rilevanti -
Irrazionalita', per contrasto con l'art. 2, comma 1, d.lgs.
n. 153/1999, quale norma di principio nei confronti della normativa
di dettaglio e per indebita ed eccessiva compressione
dell'autonomia privata e stravolgimento della nozione e del nucleo
essenziale del modello codicistico della fondazione - Incidenza sul
diritto di associazione e sui diritti dell'uomo nelle formazioni
sociali ammesse dall'ordinamento - Violazione del principio di
liberta' di iniziativa economica privata - Lesione della sfera di
potesta' legislativa regionale concorrente (in materia di
protezione civile, ricerca e beni culturali) o esclusiva (in
materia di assistenza, edilizia locale e agricoltura) nonche' del
principio di sussidiarieta'.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, commi 1, primo periodo, 2
e 3.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118.
Credito (Istituti di) - Fondazioni bancarie - Attribuzione
all'Autorita' di vigilanza del potere di modificare i "settori
ammessi" con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge n. 400/1988 - Dedotta delegificazione, in deroga al
principio di gerarchia delle fonti, ad opera di fonte secondaria di
mera esecuzione - Violazione del principio dell'esercizio in via
esclusiva da parte del Parlamento della funzione legislativa -
Incidenza sulla potesta' legislativa concorrente ed esclusiva delle
Regioni.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 1, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 70 e 117.
Credito (Istituti di) - Fondazioni bancarie - Organo di indirizzo -
Composizione - Previsione di una prevalente e qualificata
rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114
della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori
ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione -
Irragionevolezza - Lesione dei diritti fondamentali dell'uomo nelle
formazioni sociali e dei principi di liberta' di associazione, di
autonomia regionale e di sussidiarieta'.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, comma 4.
Credito (Istituti di) - Fondazioni bancarie - Soggetti con funzioni
di indirizzo e amministrazione, direzione o controllo presso le
fondazioni - Incompatibilita' a ricoprire funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso la societa' bancaria
conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario,
finanziario o assicurativo - Incidenza sui diritti fondamentali
dell'uomo nelle formazioni sociali, sui principi di liberta' di
associazione e di capacita' delle persone giuridiche.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 7.
- Costituzione, artt. 2, 18 e 22.
Credito (Istituti di) - Fondazioni bancarie - Previsione, in assenza
di espressa autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza, della
limitazione dell'attivita' delle stesse all'ordinaria
amministrazione - Incidenza sul principio di ragionevolezza, sui
diritti fondamentali dell'uomo nelle formazioni sociali, sul
diritto di associazione, sul principio di liberta' di iniziativa
economica privata, sulla potesta' legislativa regionale concorrente
ed esclusiva e sul principio di sussidiarieta'.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 11, comma 14, ultimo periodo.
- Costituzione, artt. 2, 18 e 22.
Opere pubbliche - Disposizioni in tema di infrastrutture e trasporti
- Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione - Denunciato
contrasto con i principi di ragionevolezza, di tutela di diritti
dell'uomo nelle formazioni sociali, di liberta' di associazione, di
liberta' di iniziativa economica privata, di autonomia regionale e
di sussidiarieta'.
- Legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 7, comma 1, lett. aa), punto 2.
- Costituzione, artt. 2, 3, 18, 41, 70, 117 e 118, comma 4.
(003C0184)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 12-3-2003)
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