N. 147 ORDINANZA 9 - 24 aprile 2003

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Astensione e ricusazione del giudice - Esclusione della facolta' delle parti di ricusare il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare, quando abbia gia' pronunciato sentenza su richiesta (ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.), nei confronti di imputati a titolo di concorso nel medesimo reato - Prospettata violazione dei principi di eguaglianza, di imparzialita' e terzieta' del giudice nonche' del diritto di difesa - Difetto di legittimazione del giudice a quo a sollevare l'incidente di costituzionalita' - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 37, comma 1, lettera a). - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (003C0452) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 30-4-2003)

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