N. 622 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 marzo 2002

Ordinanza del 28 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 luglio 2003) emessa dal g.u.p. del tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Elidrissi Abdelkarim ed altri Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione o trasmissione di documenti o altri mezzi di prova a seguito di rogatoria - Divieto di utilizzabilita' degli atti acquisiti o trasmessi dall'autorita' giudiziaria, privi della specifica certificazione di conformita' prevista dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 - Estensione della nuova disciplina ai procedimenti in corso - Contrasto con la prassi internazionale invalsa nell'applicazione di tale norma nonche' con le disposizioni in materia contenute nei successivi trattati internazionali - Violazione dell'obbligo di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute - Lesione del principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita' e del principio della ragionevole durata del processo. - Codice di procedura penale, artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729 (come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367); legge 5 ottobre 2001, n. 367, art. 18. - Costituzione, artt. 10, 111, comma secondo. (003C0929) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 3-9-2003)

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