N. 622
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 marzo 2002
Ordinanza del 28 marzo 2002 (pervenuta alla Corte costituzionale il
15 luglio 2003) emessa dal g.u.p. del tribunale di Cuneo nel
procedimento penale a carico di Elidrissi Abdelkarim ed altri
Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione o trasmissione
di documenti o altri mezzi di prova a seguito di rogatoria -
Divieto di utilizzabilita' degli atti acquisiti o trasmessi
dall'autorita' giudiziaria, privi della specifica certificazione di
conformita' prevista dall'art. 3 della Convenzione di Strasburgo
del 20 aprile 1959 - Estensione della nuova disciplina ai
procedimenti in corso - Contrasto con la prassi internazionale
invalsa nell'applicazione di tale norma nonche' con le disposizioni
in materia contenute nei successivi trattati internazionali -
Violazione dell'obbligo di adeguamento dell'ordinamento giuridico
italiano alle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute - Lesione del principio del contraddittorio tra le
parti, in condizioni di parita' e del principio della ragionevole
durata del processo.
- Codice di procedura penale, artt. 696, 727, comma 5-bis, e 729
(come modificati dagli artt. 9, 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001,
n. 367); legge 5 ottobre 2001, n. 367, art. 18.
- Costituzione, artt. 10, 111, comma secondo.
(003C0929)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 3-9-2003)
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