N. 903
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 luglio 2003
Ordinanza emessa il 10 luglio 2003 dal tribunale di sorveglianza di
Napoli sul reclamo proposto da Geraci Antonino
Ordinamento penitenziario - Regime carcerario differenziato -
Provvedimenti ministeriali di proroga - Condizione: insussistenza
della capacita' del detenuto o dell'internato di mantenere contatti
con associazioni criminali, terroristiche o eversive - Violazione
del principio di uguaglianza (per la configurazione di una
specifica tipologia di detenuto basata sulla presunta pericolosita'
dello stesso) - Carenza dei presupposti di emergenza ed
eccezionalita' per l'adozione di tali provvedimenti - Lesione del
diritto di difesa - Violazione del principio della finalita'
rieducativa della pena - Lesione del principio della necessita'
della motivazione congrua del provvedimento.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 41-bis, comma 2-bis, (nel testo
novellato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279).
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, 27, 97 e 113.
(003C1160)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 12-11-2003)
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