N. 34
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 marzo 2004 (della Regione Umbria)
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2004
- Divieto per le Regioni di ricorrere all'indebitamento per
finanziare spese diverse da quelle di investimento - Prevista
specificazione delle operazioni che costituiscono indebitamento
(con indicazione delle caratteristiche di quelle che invece non lo
sono) e delle operazioni che costituiscono investimento -
Attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze del potere
di modificare, con proprio decreto, sentito l'ISTAT, le previste
tipologie - Ricorso della Regione Umbria - Denunciata restrizione
del concetto economico di «investimento», in particolare per
l'esclusione dal suo ambito di alcuni trasferimenti in conto
capitale in quanto effettuati a favore di privati anziche' a favore
di soggetti pubblici - Incidenza sull'autonomia finanziaria
regionale - Carattere discriminatorio della restrizione - Non
conformita' con la disciplina dei «trasferimenti in conto capitale»
contenuta nel Regolamento CE n. 2223/96 del 25 giugno 1996 -
Irragionevole differenziazione della possibilita' di indebitamento
delle Regioni rispetto a quella dello Stato - Contrasto con la
disciplina di attuazione delle fonti comunitarie non self-executing
- Lesione delle competenze regionali per l'attribuzione al Ministro
di una potesta' sostanzialmente regolamentare in una materia di
legislazione concorrente quale quella del coordinamento della
finanza pubblica - Violazione del principio di leale collaborazione
(qualora si ritenesse il provvedimento ministeriale esercizio di
una funzione amministrativa) - Contrasto con il principio di
legalita' sostanziale per la mancanza di idonei criteri per
l'esercizio del potere ministeriale.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 17, 18 e 20.
- Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 119.
(004C0309)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 5-5-2004)
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