N. 35 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 marzo 2004

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2004 (della Provincia autonoma di Trento) Bilancio e contabilita' pubblica - Norme delle legge finanziaria 2004 - Estensione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome delle disposizioni, previste per le regioni a statuto ordinario, riguardanti la possibilita' del ricorso all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (con precisa indicazione delle tipologie delle operazioni che costituiscono rispettivamente indebitamento ed investimento, i procedimenti di controllo e l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre modifiche alle tipologie) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione delle attribuzioni della Provincia in materia di autonomia finanziaria in base allo Statuto - Illegittima interferenza di norme regolamentari statali in materia di competenza provinciale - Dedotta violazione della sfera di competenza separata e riservata della Provincia di Trento rispetto alle fonti primarie ordinarie statali - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione del principio di adeguamento - Tassativita' delle ipotesi del potere sostitutivo statale - Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare della Provincia - Violazione della clausola di salvaguardia circa l'applicabilita' delle norme delle legge finanziaria 2004 compatibilmente con le norme statutarie prevista dall'art. 4, comma 249, legge n. 350/2003 a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21, in quanto dispone la diretta applicazione dei precedenti commi da 16 a 20. - Costituzione artt. 116, 117, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; norme di attuazione dello Statuto, in particolare, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme delle legge finanziaria 2004 - Estensione alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome delle disposizioni, previste per le regioni a statuto ordinario, riguardanti la possibilita' del ricorso all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (con precisa indicazione delle tipologie delle operazioni che costituiscono rispettivamente indebitamento ed investimento, i procedimenti di controllo e l'attribuzione al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre modifiche alle tipologie) - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria per indebita limitazione unilaterale, ad opera della legislazione statale, delle ipotesi del ricorso all'autofinanziamento ed all'indebitamento - Previsione dell'attribuzione delle modifiche alle tipologie di indebitamento al Ministro dell'economia - Indebita ed irragionevole restrizione del concetto di investimento - Illegittima adozione di atto normativo di natura regolamentare - Invasione della sfera di competenze regionale - Lesione dell'autonomia finanziaria della Regione - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare - Violazione della competenza concorrente di Stato e Regioni in materia di coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione del principio di sussidiarieta' e di proporzionalita' - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 17, 18 e 20. - Costituzione artt. 116, 117, 119 e 120; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino Alto Adige, (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; norme di attuazione dello Statuto, in particolare, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. (004C0310) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 5-5-2004)

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