N. 35
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
4 marzo 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 marzo 2004 (della Provincia autonoma di Trento)
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme delle legge finanziaria 2004
- Estensione alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome delle disposizioni, previste per le regioni a statuto
ordinario, riguardanti la possibilita' del ricorso
all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (con
precisa indicazione delle tipologie delle operazioni che
costituiscono rispettivamente indebitamento ed investimento, i
procedimenti di controllo e l'attribuzione al Ministro
dell'economia e delle finanze di disporre modifiche alle tipologie)
- Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione
delle attribuzioni della Provincia in materia di autonomia
finanziaria in base allo Statuto - Illegittima interferenza di
norme regolamentari statali in materia di competenza provinciale -
Dedotta violazione della sfera di competenza separata e riservata
della Provincia di Trento rispetto alle fonti primarie ordinarie
statali - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti
regionali, con violazione del principio di adeguamento -
Tassativita' delle ipotesi del potere sostitutivo statale -
Violazione del principio di autonomia legislativa e regolamentare
della Provincia - Violazione della clausola di salvaguardia circa
l'applicabilita' delle norme delle legge finanziaria 2004
compatibilmente con le norme statutarie prevista dall'art. 4,
comma 249, legge n. 350/2003 a favore delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome - Violazione del principio di
leale collaborazione.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 21, in quanto dispone
la diretta applicazione dei precedenti commi da 16 a 20.
- Costituzione artt. 116, 117, 119 e 120; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino Alto
Adige, (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare titolo VI,
come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; norme di
attuazione dello Statuto, in particolare, decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
Bilancio e contabilita' pubblica - Norme delle legge finanziaria 2004
- Estensione alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome delle disposizioni, previste per le regioni a statuto
ordinario, riguardanti la possibilita' del ricorso
all'indebitamento solo per finanziare le spese di investimento (con
precisa indicazione delle tipologie delle operazioni che
costituiscono rispettivamente indebitamento ed investimento, i
procedimenti di controllo e l'attribuzione al Ministro
dell'economia e delle finanze di disporre modifiche alle tipologie)
- Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata
violazione dell'autonomia finanziaria per indebita limitazione
unilaterale, ad opera della legislazione statale, delle ipotesi del
ricorso all'autofinanziamento ed all'indebitamento - Previsione
dell'attribuzione delle modifiche alle tipologie di indebitamento
al Ministro dell'economia - Indebita ed irragionevole restrizione
del concetto di investimento - Illegittima adozione di atto
normativo di natura regolamentare - Invasione della sfera di
competenze regionale - Lesione dell'autonomia finanziaria della
Regione - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti
regionali, con violazione dei principi costituzionali relativi
all'esercizio del potere regolamentare - Violazione della
competenza concorrente di Stato e Regioni in materia di
coordinamento della finanza pubblica - Denunciata violazione del
principio di sussidiarieta' e di proporzionalita' - Violazione del
principio di leale collaborazione.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, commi 17, 18 e 20.
- Costituzione artt. 116, 117, 119 e 120; legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; Statuto della Regione Trentino Alto
Adige, (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in particolare titolo VI,
come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; norme di
attuazione dello Statuto, in particolare, decreto legislativo
16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
(004C0310)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 5-5-2004)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.