N. 649
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 aprile 2004
Ordinanza emessa il 21 aprile 2004 dal Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Sicilia sul ricorso proposto da Impresa
La Lucente contro Fondazione Teatro Massimo «Vincenzo Bellini» ed
altra
Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia amministrativa
della Regione siciliana - Composizione e funzionamento - Componenti
laici della Sezione giurisdizionale - Designazione da parte del
Presidente della Regione siciliana - Possibilita' di permanenza in
carica per un sessennio dalla data del giuramento - Conseguente
permanenza di una composizione mista di magistrati laici e togati
in sede giurisdizionale - Contrasto con lo Statuto regionale che
non prevede una sezione specializzata del giudice speciale ne' una
composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle Sezioni
del Consiglio di Stato - Violazione dei principi costituzionali
sulla funzione giurisdizionale in assenza di deroghe per la Regione
Siciliana con norme di rango costituzionale - Ingiustificata
differenziazione dell'organo giudicante e dell'esercizio della
giurisdizione su una parte del territorio nazionale - Incidenza sul
diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.
- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e
secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e
all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonche', in parte qua,
art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile
permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e,
derivatamente, in parte qua, decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, art. 6.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 108, primo e secondo comma,
113, primo comma; Statuto Regione siciliana, art. 23.
Subordinatamente - Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana - Composizione e
funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale -
Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana -
Possibilita' di permanenza in carica per un sessennio dalla data
del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista
di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale
che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale ne'
una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle
sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia -
Ingiustificata diversa disciplina rispetto alla composizione
dell'Alta Corte nonche' a quella delle sezioni della Corte dei
conti per la Regione siciliana e del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa della Regione Trentino Alto-Adige.
- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e
secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e
all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonche', in parte qua,
art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile
permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e,
derivatamente, in parte qua, decreto-legge. 24 dicembre 2003,
n. 354, art. 6.
Statuto Regione siciliana, art. 23 in relazione all'art. 24, primo
comma e all'art. 23, terzo comma, del medesimo Statuto e del d.lgs.
6 maggio 1948, n. 655 e agli artt. 90 e 91, secondo comma, d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670.
In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana - Composizione e
funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale -
Possibilita' di permanenza in carica per un sessennio dalla data
del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista
di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale
che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale ne'
una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle
sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione
siciliana - Violazione del divieto di istituzione di giudici
speciali nonche' del divieto di istituzione di sezioni
specializzate nell'ambito dei giudici speciali.
- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e
secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e
all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonche', in parte qua,
art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile
permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e,
derivatamente, in parte qua, decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, convertito in legge 26 febbraio 2004, n. 45.
- Costituzione, artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo
comma; Statuto Regione siciliana, art. 23, primo comma.
In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana - Composizione e
funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale -
Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana -
Possibilita' di permanenza in carica per un sessennio dalla data
del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista
di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale
che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale ne'
una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle
sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione
siciliana - Violazione del divieto di revisione della giurisdizione
del Consiglio di Stato.
- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e
secondo comma, 6, secondo comma, limitatamente alle parole «e
all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonche', in parte qua,
art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile
permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e,
derivatamente, in parte qua, decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, art. 6.
- Costituzione, VI disposizione transitoria; Statuto Regione
siciliana, art. 23, primo comma.
In subordine: Giustizia amministrativa - Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana - Composizione e
funzionamento - Componenti laici della Sezione giurisdizionale -
Designazione da parte del Presidente della Regione siciliana -
Possibilita' di permanenza in carica per un sessennio dalla data
del giuramento - Conseguente permanenza di una composizione mista
di magistrati laici e togati - Contrasto con lo Statuto regionale
che non prevede una sezione specializzata del giudice speciale ne'
una composizione collegiale diversa da quella ordinaria delle
sezioni del Consiglio di Stato da localizzare nella Regione
siciliana - Violazione delle norme costituzionali sull'uniformita'
dell'esercizio della giurisdizione e dell'organizzazione della
giustizia sul territorio nazionale.
- D.Lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, artt. 4, primo comma, lett. d), e
secondo comma, 6, secondo comma limitatamente alle parole «e
all'articolo 4, comma uno, lett. d)», nonche', in parte qua,
art. 15, primo e secondo comma, limitatamente alla possibile
permanenza dei membri laici della Sezione giurisdizionale e,
derivatamente, in parte qua, decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 354, art. 6.
- Costituzione, artt. 5, 117, primo comma, secondo comma, lett. l), e
120, secondo comma; Statuto Regione siciliana, art. 14, primo
comma.
(004C0855)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 18-8-2004)
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