N. 106
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
10 novembre 2004
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della partecipazione
della Regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali dello Stato - Ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri - Denunciata omissione del richiamo al limite delle
norme di procedura stabilite dallo Stato, circa le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo.
- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il
20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004,
art. 2, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma quinto.
Statuto regionale - Regione Abruzzo - Sfiducia di uno o piu'
Assessori regionali da parte del Consiglio regionale - Previsione
dell'obbligo del Presidente della Giunta di provvedere alla
sostituzione degli stessi - Ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri - Denunciata menomazione del potere del Presidente
della Giunta di nomina e revoca dei componenti della Giunta.
- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il
20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004,
art. 45, comma 3.
- Costituzione, art. 122, comma quinto.
Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione dell'obbligo del
Presidente della Giunta di presentare il programma al Consiglio
regionale nella prima seduta e che il voto contrario del Consiglio
stesso sul programma produce gli stessi effetti dell'approvazione
della mozione di sfiducia - Ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri - Denunciata illegittima introduzione di una causa di
scioglimento del Consiglio regionale non prevista dalla
Costituzione e in contrasto con il principio della diretta
investitura popolare del Presidente della Giunta - Irragionevolezza
- Violazione del principio del principio di sovranita' popolare.
- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il
20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004,
art. 46, comma 2.
- Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126.
Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione che l'approvazione
della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
comporti la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata
indebita limitazione dei poteri del Presidente della Giunta circa
la valutazione dei tempi delle dimissioni e dello scioglimento del
Consiglio regionale, nonche' del potere del Consiglio stesso di
adottare gli atti ritenuti necessari ed indifferibili.
- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il
20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004,
art. 47, comma 2.
- Costituzione, art. 126, comma terzo.
Statuto regionale - Regione Abruzzo - Collegio regionale per le
garanzie statutarie - Previsione del potere di esprimere pareri e
valutazioni, tra l'altro, sui rilievi di compatibilita' con lo
Statuto delle «deliberazioni legislative», sollevati da un quarto
dei consiglieri regionali - Previsione della possibilita' per il
Consiglio regionale di deliberare in senso contrario ai predetti
pareri e valutazioni del Collegio con «motivata decisione» -
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata
incertezza di significato della disposizione impugnata con
conseguente pluralita' di possibili interpretazioni tutte in
contrasto con la Costituzione. In particolare, incertezza se il
parere del Collegio verta su un progetto di legge o su una legge
gia' adottata e se la «motivata decisione» consista in una motivata
delibera di approvazione o di riapprovazione della legge ovvero in
una determinazione amministrativa che preceda o accompagni la
delibera legislativa di approvazione o riapprovazione della legge o
se segua una legge gia' approvata come condizione della sua
promulgazione - Indebita attribuzione ad organo burocratico
amministrativo composto da «esperti» non meglio statutariamente
qualificati, estraneo al Consiglio regionale e privo di
legittimazione democratica, di funzioni nel procedimento
legislativo, con conseguente aggravamento dello stesso ed indebita
interferenza sui poteri del Consiglio regionale e sui poteri di
promulgazione del Presidente della Giunta.
- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il
20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004,
art. 79, comma 2, in relazione al comma 1, lett. c);.
- Costituzione, artt. 121, commi secondo e quarto, e 134.
Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della pubblicazione
dello Statuto nel BUR (pubblicazione notiziale) per la decorrenza
del termine di trenta giorni per l'eventuale impugnazione dinanzi
alla Corte costituzionale e che dopo l'inutile decorso di detto
termine, venga nuovamente pubblicato (altra pubblicazione
notiziale) per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la
richiesta di referendum popolare confermativo - Previsione che
l'impugnazione sospenda la pubblicazione nel BUR e che dopo la
sentenza della Corte costituzionale lo Statuto e' riesaminato dal
Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate
illegittime per le deliberazioni consequenziali e, «subito dopo»
detta deliberazione, pubblicato nel BUR, con ripresa della
decorrenza del termine per l'impugnativa - Ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri - Denunciata irragionevolezza ed
incertezza di significato della norma impugnata con riduzione dei
termini di impugnativa per il controllo preventivo di legittimita'.
- Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il
20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004,
art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4;.
- Costituzione, artt. 3 e 123.
(004C1275)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 1-12-2004)
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