N. 106 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 novembre 2004

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della partecipazione della Regione all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata omissione del richiamo al limite delle norme di procedura stabilite dallo Stato, circa le modalita' di esercizio del potere sostitutivo. - Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 2, comma 3. - Costituzione, art. 117, comma quinto. Statuto regionale - Regione Abruzzo - Sfiducia di uno o piu' Assessori regionali da parte del Consiglio regionale - Previsione dell'obbligo del Presidente della Giunta di provvedere alla sostituzione degli stessi - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata menomazione del potere del Presidente della Giunta di nomina e revoca dei componenti della Giunta. - Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 45, comma 3. - Costituzione, art. 122, comma quinto. Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione dell'obbligo del Presidente della Giunta di presentare il programma al Consiglio regionale nella prima seduta e che il voto contrario del Consiglio stesso sul programma produce gli stessi effetti dell'approvazione della mozione di sfiducia - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata illegittima introduzione di una causa di scioglimento del Consiglio regionale non prevista dalla Costituzione e in contrasto con il principio della diretta investitura popolare del Presidente della Giunta - Irragionevolezza - Violazione del principio del principio di sovranita' popolare. - Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 46, comma 2. - Costituzione, artt. 1, 3, 122 e 126. Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione che l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta comporti la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata indebita limitazione dei poteri del Presidente della Giunta circa la valutazione dei tempi delle dimissioni e dello scioglimento del Consiglio regionale, nonche' del potere del Consiglio stesso di adottare gli atti ritenuti necessari ed indifferibili. - Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 47, comma 2. - Costituzione, art. 126, comma terzo. Statuto regionale - Regione Abruzzo - Collegio regionale per le garanzie statutarie - Previsione del potere di esprimere pareri e valutazioni, tra l'altro, sui rilievi di compatibilita' con lo Statuto delle «deliberazioni legislative», sollevati da un quarto dei consiglieri regionali - Previsione della possibilita' per il Consiglio regionale di deliberare in senso contrario ai predetti pareri e valutazioni del Collegio con «motivata decisione» - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata incertezza di significato della disposizione impugnata con conseguente pluralita' di possibili interpretazioni tutte in contrasto con la Costituzione. In particolare, incertezza se il parere del Collegio verta su un progetto di legge o su una legge gia' adottata e se la «motivata decisione» consista in una motivata delibera di approvazione o di riapprovazione della legge ovvero in una determinazione amministrativa che preceda o accompagni la delibera legislativa di approvazione o riapprovazione della legge o se segua una legge gia' approvata come condizione della sua promulgazione - Indebita attribuzione ad organo burocratico amministrativo composto da «esperti» non meglio statutariamente qualificati, estraneo al Consiglio regionale e privo di legittimazione democratica, di funzioni nel procedimento legislativo, con conseguente aggravamento dello stesso ed indebita interferenza sui poteri del Consiglio regionale e sui poteri di promulgazione del Presidente della Giunta. - Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 79, comma 2, in relazione al comma 1, lett. c);. - Costituzione, artt. 121, commi secondo e quarto, e 134. Statuto regionale - Regione Abruzzo - Previsione della pubblicazione dello Statuto nel BUR (pubblicazione notiziale) per la decorrenza del termine di trenta giorni per l'eventuale impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale e che dopo l'inutile decorso di detto termine, venga nuovamente pubblicato (altra pubblicazione notiziale) per la decorrenza del termine di tre mesi utile per la richiesta di referendum popolare confermativo - Previsione che l'impugnazione sospenda la pubblicazione nel BUR e che dopo la sentenza della Corte costituzionale lo Statuto e' riesaminato dal Consiglio regionale limitatamente alle disposizioni dichiarate illegittime per le deliberazioni consequenziali e, «subito dopo» detta deliberazione, pubblicato nel BUR, con ripresa della decorrenza del termine per l'impugnativa - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Denunciata irragionevolezza ed incertezza di significato della norma impugnata con riduzione dei termini di impugnativa per il controllo preventivo di legittimita'. - Statuto della Regione Abruzzo, approvato in prima deliberazione il 20 luglio 2004 ed in seconda deliberazione il 21 settembre 2004, art. 86, comma 3, in relazione ai commi 1, 2 e 4;. - Costituzione, artt. 3 e 123. (004C1275) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.47 del 1-12-2004)

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