N. 961
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 agosto 2004
Ordinanza del 9 afosto 2004 emessa dal Tribunale di L'Aquila sulle
istanze riunite di fallimento proposte da Daicom s.a. ed altre nei
confronti di P. F.
Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di
atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio
sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Deposito di
copia dell'atto presso la casa comunale - Necessita' che sia
effettuato in busta chiusa e sigillata - Mancata previsione -
Disparita' di trattamento rispetto ad altre fattispecie di
notificazione (le cui modalita' sono state adeguate all'esigenza di
protezione dei dati personali) - Lesione del diritto alla
riservatezza.
- Cod. proc. civ., art. 143, comma primo.
- Costituzione, art. 3 (in relazione agli artt. 137, 139, comma
quarto, e 140 cod. proc. civ., come rispettivamente modificati dai
commi 1, 3 e 4 dell'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed
all'art. 14, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689).
Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di
atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio
sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Affissione
di altra copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario innanzi
al quale si procede - Soppressione pura e semplice di tale obbligo
da parte della normativa sulla protezione dei dati personali -
Violazione del diritto di difesa (non sussistendo possibilita' per
il destinatario di venire a conoscenza dell'atto notificato).
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 6 (nella parte in
cui ha eliminato l'ultimo inciso del comma primo dell'art. 143 cod.
proc. civ.).
- Costituzione, art. 24, comma secondo.
(004C1300)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 15-12-2004)
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