N. 961 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 agosto 2004

Ordinanza del 9 afosto 2004 emessa dal Tribunale di L'Aquila sulle istanze riunite di fallimento proposte da Daicom s.a. ed altre nei confronti di P. F. Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Deposito di copia dell'atto presso la casa comunale - Necessita' che sia effettuato in busta chiusa e sigillata - Mancata previsione - Disparita' di trattamento rispetto ad altre fattispecie di notificazione (le cui modalita' sono state adeguate all'esigenza di protezione dei dati personali) - Lesione del diritto alla riservatezza. - Cod. proc. civ., art. 143, comma primo. - Costituzione, art. 3 (in relazione agli artt. 137, 139, comma quarto, e 140 cod. proc. civ., come rispettivamente modificati dai commi 1, 3 e 4 dell'art. 174, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed all'art. 14, comma quarto, della legge 24 novembre 1981, n. 689). Notificazioni e comunicazioni (in materia civile) - Notificazione di atti giudiziari a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti - Adempimenti dell'ufficiale giudiziario - Affissione di altra copia dell'atto nell'albo dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si procede - Soppressione pura e semplice di tale obbligo da parte della normativa sulla protezione dei dati personali - Violazione del diritto di difesa (non sussistendo possibilita' per il destinatario di venire a conoscenza dell'atto notificato). - D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 174, comma 6 (nella parte in cui ha eliminato l'ultimo inciso del comma primo dell'art. 143 cod. proc. civ.). - Costituzione, art. 24, comma secondo. (004C1300) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 15-12-2004)

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