N. 17
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
5 febbraio 2005
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Previsioni
finalizzate alla sostanziale soppressione del c.d. «listino»
regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
esorbitanza dai limiti della legislazione regionale in materia,
definiti dalla sent. n. 196/2003 della Corte costituzionale -
Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione
statale e con le «riserve di Statuto» in materia di elezioni
regionali - Contraddittorieta' e difficolta' di concreta
applicazione della normativa impugnata.
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, intero testo,
ad eccezione dell'art. 1, comma 1, [che inserisce l'art. 1-bis
nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,] aggiuntivo del
comma 4-bis all'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, art. 5.
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Disciplina
dell'elezione e della candidatura del Presidente della Giunta
regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
introduzione con legge regionale di norma sostanzialmente
statutaria - Violazione della «riserva di Statuto» in materia di
elezioni regionali.
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare
art. 1, comma 3 (che inserisce l'art. 1-quater nella legge
regionale 19 marzo 2002, n. 1), e collegati commi 2 (che inserisce
l'art. 1-ter nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1) e 4 (che
inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,
l'art. 1-quinquies, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 2 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108).
- Costituzione, artt. 122, commi primo e quinto, e 123; legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5.
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Sostituzione del
Consigliere regionale in caso di sospensione dalla carica - Ricorso
del Governo della Repubblica - Denunciata introduzione con legge
regionale di norma sostanzialmente statutaria.
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare
art. 3, comma 2 (sostitutivo dell'art. 16-bis della legge
17 febbraio 1968, n. 108).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, art. 5.
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Prevista assegnazione
del venti per cento dei seggi del Consiglio regionale con il premio
di maggioranza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
esorbitanza dalla legislazione «di dettaglio» e procedurale
spettante alle Regioni in materia elettorale - Contrasto con i
principi fondamentali posti dalla legislazione statale - Richiamo
alla sent. n. 196/2003 della Corte costituzionale.
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare
art. 1, comma 4 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002,
n. 1, l'art. 1-quinquies, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 2
della legge 17 febbraio 1968, n. 108), nonche' art. 2, comma 6 (che
inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,
l'art. 3-septies, aggiungendo l'art. 15-bis alla legge 17 febbraio
1968, n. 108).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, art. 5.
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Previsione secondo
cui il candidato Presidente «e' rispettivamente capolista e capo
della coalizione» delle liste o coalizione di liste collegate -
Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i
principi fondamentali della legislazione statale - Palese
irrazionalita' (non potendo la stessa persona presentarsi in piu'
liste).
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare
art. 1, comma 3 (che inserisce l'art. 1-quater nella legge
regionale 19 marzo 2002, n. 1).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, art. 5.
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Previsto conteggio a
favore di ciascun candidato Presidente delle preferenze accordate
alle liste a lui collegate, in contrasto con la confermata facolta'
dell'elettore di esprimere voto «disgiunto» (per un candidato
Presidente e per una lista a lui non collegata) - Mancata
precisazione di come debbano essere computati i voti individuali
dei candidati - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato
possibile pregiudizio alla sovranita' popolare (con surrettizia
attribuzione della preferenza a candidato diverso da quello
votato).
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare
art. 2, commi 3 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002,
n. 1, l'art. 3-quater, aggiungendo l'art. 10-bis, comma 5, alla
legge 17 febbraio 1968, n. 108) e 5 (che inserisce nella legge
regionale 19 marzo 2002, n. 1, l'art. 3-sexies, sostituendo
l'art. 15, commi 4, lett. c), e 3, lett. b), della legge
17 febbraio 1968, n. 108).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, art. 5.
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Criteri e operazioni
di assegnazione del premio di maggioranza - Ricorso del Governo
della Repubblica - Denunciata erroneita' e lacunosita' nella
formulazione della relativa disciplina.
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare
art. 2, comma 6 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002,
n. 1, l'art. 3-septies, aggiungendo l'art. 15-bis, commi 2, lett.
b), e 6, alla legge 17 febbraio 1968, n. 108).
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, art. 5.
Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo
integrative della legge regionale n. 1/2002 - Disciplina
transitoria - Previsione di immediata operativita' riferita solo ad
alcune delle norme censurate - Prevista applicabilita', altresi',
di disposizione statale implicitamente abrogata (art. 8 della legge
43/1995) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata
incertezza circa la normativa concretamente applicabile nel
procedimento elettorale - Possibile contrasto con principi
fondamentali della legislazione statale.
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare
art. 5, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1, art. 5.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Abruzzo in
materia di elezioni regionali - Prospettato pregiudizio alla
regolarita' dell'imminente procedimento elettorale - Istanza alla
Corte costituzionale di sospensione della vigenza della legge
regionale impugnata e di abbreviazione dei termini del relativo
processo.
- Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, intero testo
(ad eccezione dell'art. 1, comma 1, [che inserisce l'art. 1-bis
nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,] aggiuntivo del
comma 4-bis all'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
- [Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9,
comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Costituzione, artt. 122
e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5].
(005C0177)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 9-2-2005)
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