N. 17 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 febbraio 2005

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 febbraio 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Previsioni finalizzate alla sostanziale soppressione del c.d. «listino» regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dai limiti della legislazione regionale in materia, definiti dalla sent. n. 196/2003 della Corte costituzionale - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale e con le «riserve di Statuto» in materia di elezioni regionali - Contraddittorieta' e difficolta' di concreta applicazione della normativa impugnata. - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, intero testo, ad eccezione dell'art. 1, comma 1, [che inserisce l'art. 1-bis nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,] aggiuntivo del comma 4-bis all'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108. - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Disciplina dell'elezione e della candidatura del Presidente della Giunta regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata introduzione con legge regionale di norma sostanzialmente statutaria - Violazione della «riserva di Statuto» in materia di elezioni regionali. - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare art. 1, comma 3 (che inserisce l'art. 1-quater nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1), e collegati commi 2 (che inserisce l'art. 1-ter nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1) e 4 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, l'art. 1-quinquies, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). - Costituzione, artt. 122, commi primo e quinto, e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Sostituzione del Consigliere regionale in caso di sospensione dalla carica - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata introduzione con legge regionale di norma sostanzialmente statutaria. - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare art. 3, comma 2 (sostitutivo dell'art. 16-bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108). - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Prevista assegnazione del venti per cento dei seggi del Consiglio regionale con il premio di maggioranza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalla legislazione «di dettaglio» e procedurale spettante alle Regioni in materia elettorale - Contrasto con i principi fondamentali posti dalla legislazione statale - Richiamo alla sent. n. 196/2003 della Corte costituzionale. - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare art. 1, comma 4 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, l'art. 1-quinquies, aggiungendo il comma 1-bis all'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108), nonche' art. 2, comma 6 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, l'art. 3-septies, aggiungendo l'art. 15-bis alla legge 17 febbraio 1968, n. 108). - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Previsione secondo cui il candidato Presidente «e' rispettivamente capolista e capo della coalizione» delle liste o coalizione di liste collegate - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale - Palese irrazionalita' (non potendo la stessa persona presentarsi in piu' liste). - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare art. 1, comma 3 (che inserisce l'art. 1-quater nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1). - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Previsto conteggio a favore di ciascun candidato Presidente delle preferenze accordate alle liste a lui collegate, in contrasto con la confermata facolta' dell'elettore di esprimere voto «disgiunto» (per un candidato Presidente e per una lista a lui non collegata) - Mancata precisazione di come debbano essere computati i voti individuali dei candidati - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato possibile pregiudizio alla sovranita' popolare (con surrettizia attribuzione della preferenza a candidato diverso da quello votato). - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare art. 2, commi 3 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, l'art. 3-quater, aggiungendo l'art. 10-bis, comma 5, alla legge 17 febbraio 1968, n. 108) e 5 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, l'art. 3-sexies, sostituendo l'art. 15, commi 4, lett. c), e 3, lett. b), della legge 17 febbraio 1968, n. 108). - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Criteri e operazioni di assegnazione del premio di maggioranza - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata erroneita' e lacunosita' nella formulazione della relativa disciplina. - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare art. 2, comma 6 (che inserisce nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, l'art. 3-septies, aggiungendo l'art. 15-bis, commi 2, lett. b), e 6, alla legge 17 febbraio 1968, n. 108). - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Elezioni - Elezioni regionali - Norme della Regione Abruzzo integrative della legge regionale n. 1/2002 - Disciplina transitoria - Previsione di immediata operativita' riferita solo ad alcune delle norme censurate - Prevista applicabilita', altresi', di disposizione statale implicitamente abrogata (art. 8 della legge 43/1995) - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata incertezza circa la normativa concretamente applicabile nel procedimento elettorale - Possibile contrasto con principi fondamentali della legislazione statale. - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, in particolare art. 5, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge della Regione Abruzzo in materia di elezioni regionali - Prospettato pregiudizio alla regolarita' dell'imminente procedimento elettorale - Istanza alla Corte costituzionale di sospensione della vigenza della legge regionale impugnata e di abbreviazione dei termini del relativo processo. - Legge della Regione Abruzzo 13 dicembre 2004, n. 42, intero testo (ad eccezione dell'art. 1, comma 1, [che inserisce l'art. 1-bis nella legge regionale 19 marzo 2002, n. 1,] aggiuntivo del comma 4-bis all'art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 108). - [Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 35, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131; Costituzione, artt. 122 e 123; legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, art. 5]. (005C0177) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 9-2-2005)

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