N. 252 ORDINANZA 20 giugno - 1 luglio 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Interruzione del processo - Decorrenza dalla decisione del giudice anziche' dalla dichiarazione del procuratore della parte - Mancata previsione - Termine per la riassunzione - Decorrenza dalla comunicazione del provvedimento del giudice anziche' dalla dichiarazione in udienza - Mancata previsione - Denunciata lesione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Possibilita' per il rimettente di interpretare la norma censurata nel senso ritenuto conforme a Costituzione, anche in contrasto con l'orientamento prevalente della giurisprudenza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. proc. civ., artt. 300, secondo comma, e 305. - Costituzione, artt. 3 e 24. (005C0726) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.27 del 6-7-2005)

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