N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2005

Ordinanza emessa il 9 luglio 2005 dal tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Lanzi Ivo contro S.G.C. S.r.l. Societa' Gestione Crediti Contratto, atto e negozio giuridico - Cessione del credito - Possibilita' anche senza il consenso del debitore - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Irrazionalita' - Contrasto con il compito di rimuovere gli ostacoli economici limitativi di fatto della liberta' e dell'eguaglianza - Violazione dei limiti all'iniziativa economica connessi al rispetto della dignita' umana - Incidenza sul diritto del debitore alla riservatezza - Diversita' di disciplina rispetto ai casi in cui debitore ceduto sia lo Stato. - Codice civile, art. 1260. - Costituzione, artt. 2, 3 e 41, in relazione all'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli artt. 43-bis e 43-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come integrati dal d.m. 30 settembre 1997, n. 384), ed agli artt. 1262 e 1406 del codice civile. Banca e istituti di credito - Norme relative al credito fondiario ed alla cartolarizzazione dei crediti - Modalita' ed efficacia della cessione di rapporti giuridici - Sufficienza degli adempimenti pubblicitari a prescindere dal consenso dei debitori ceduti - Denunciata attribuzione di tutela privilegiata e di facilitazioni anche processuali all'attivita' di cessione del credito - Facolta' per istituti di credito e imprese finanziarie di ottenere un risultato equivalente a quello della cessione del contratto senza dovere sottostare al consenso del contraente ceduto. - Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 58, commi 2, 3 e 4; legge 30 aprile 1999, n. 130, art. 4, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 41 e 111, in relazione agli artt. 1262 e 1406 del codice civile. Banca e istituti di credito - Procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari - Obbligo di notificazione del titolo contrattuale esecutivo - Esclusione - Lesione dei diritti inviolabili dell'uomo - Irrazionalita' - Contrasto con i limiti all'iniziativa economica - Violazione della parita' delle parti nel processo esecutivo. - Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 1. - Costituzione, artt. 2, 3, 41 e 111, in relazione all'art. 479 del codice di procedura civile. (005C0964) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 28-9-2005)

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