N. 455
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 luglio 2005
Ordinanza emessa il 9 luglio 2005 dal tribunale di Viterbo nel
procedimento civile vertente tra Lanzi Ivo contro S.G.C. S.r.l.
Societa' Gestione Crediti
Contratto, atto e negozio giuridico - Cessione del credito -
Possibilita' anche senza il consenso del debitore - Lesione dei
diritti inviolabili dell'uomo - Irrazionalita' - Contrasto con il
compito di rimuovere gli ostacoli economici limitativi di fatto
della liberta' e dell'eguaglianza - Violazione dei limiti
all'iniziativa economica connessi al rispetto della dignita' umana
- Incidenza sul diritto del debitore alla riservatezza - Diversita'
di disciplina rispetto ai casi in cui debitore ceduto sia lo Stato.
- Codice civile, art. 1260.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 41, in relazione all'art. 1 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, agli artt. 43-bis e 43-ter del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (come integrati dal d.m.
30 settembre 1997, n. 384), ed agli artt. 1262 e 1406 del codice
civile.
Banca e istituti di credito - Norme relative al credito fondiario ed
alla cartolarizzazione dei crediti - Modalita' ed efficacia della
cessione di rapporti giuridici - Sufficienza degli adempimenti
pubblicitari a prescindere dal consenso dei debitori ceduti -
Denunciata attribuzione di tutela privilegiata e di facilitazioni
anche processuali all'attivita' di cessione del credito - Facolta'
per istituti di credito e imprese finanziarie di ottenere un
risultato equivalente a quello della cessione del contratto senza
dovere sottostare al consenso del contraente ceduto.
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 58, commi 2, 3
e 4; legge 30 aprile 1999, n. 130, art. 4, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 41 e 111, in relazione agli artt. 1262 e
1406 del codice civile.
Banca e istituti di credito - Procedimento di espropriazione relativo
a crediti fondiari - Obbligo di notificazione del titolo
contrattuale esecutivo - Esclusione - Lesione dei diritti
inviolabili dell'uomo - Irrazionalita' - Contrasto con i limiti
all'iniziativa economica - Violazione della parita' delle parti nel
processo esecutivo.
- Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, art. 41, comma 1.
- Costituzione, artt. 2, 3, 41 e 111, in relazione all'art. 479 del
codice di procedura civile.
(005C0964)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 28-9-2005)
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