N. 381 ORDINANZA 28 settembre - 7 ottobre 2005

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Possibilita' per il giudice di disporre, in via residuale, l'imputazione coatta - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Mancato esercizio, da parte del remittente, dei poteri interpretativi riconosciutigli in via esclusiva - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, artt. 26 e 27. - Costituzione, art. 24. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Richieste del pubblico ministero a seguito della comunicazione del ricorso della persona offesa - Obbligo di formulare l'imputazione senza la possibilita' di verificare la fondatezza dei fatti - Lesione dell'effettivo esercizio dell'azione penale spettante al pubblico ministero - Presupposto interpretativo erroneo - Configurabilita' dell'obbligo del pubblico ministero di formulare l'imputazione solo nel caso in cui la richiesta appaia, sulla base del suo contenuto, non inammissibile e non manifestamente infondata - Manifesta infondatezza della questione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 25. - Costituzione, art. 112. Processo penale - Procedimento davanti al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Contenuto - Imputazione - Mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Prevista trascrizione dell'addebito da parte del giudice - Lesione del principio dell'esercizio obbligatorio dell'azione penale spettante al pubblico ministero - Mancata considerazione di una diversa interpretazione sistematica della disciplina del procedimento davanti al giudice di pace - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, comma 3, lettera d). - Costituzione, art. 112. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di convocazione delle parti - Contenuto - Imputazione - Mancata formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero - Ritenuta impossibilita', per il giudice, di emettere il decreto di convocazione - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi del giusto processo - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'esercizio dell'azione penale - Omessa descrizione della fattispecie, mancanza di motivazione sui parametri evocati e sulla non manifesta infondatezza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 27, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 24, 111 e 112. (005C1046) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 12-10-2005)

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